Collegio consultivo tecnico (CCT)
Collegio consultivo tecnico (CCT)
In vigore del D.Lgs 36/2023, anche per gli appalti pubblici di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del Collegio consultivo tecnico (CCT) è obbligatoria.
A stabilirlo è l’art. 215, D.Lgs 36/2023 che, insieme agli artt. 216/219, detta la nuova disciplina valida in materia.
In tutti gli altri casi – i contratti pubblici con un valore al di sotto del milione di euro – la costituzione del CCT è facoltativa, ed avrà luogo se una delle parti ne richieda la formazione per prevenire le controversie o per consentire la rapida risoluzione delle stesse che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti.
Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della S.A. prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.
L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, cfr. art. 2, all. V.2, D.Lgs 36/2023.
L’ambito di intervento del Collegio è amplissimo; si estende alle “dispute tecniche di ogni natura” che possano “insorgere nell’esecuzione dei contratti”, siano dunque di natura strettamente tecnica che giuridico-interpretativa del contenuto contrattuale e, direi, anche integrativa dello stesso laddove – in corso di esecuzione – si palesino delle carenze nella precisazione degli adempimenti formalmente definiti.
D’altra parte la finalità è quella di “far proseguire le opere” ed è dunque evidente che ove si riscontrasse qualche “non detto” contrattuale si potrà ricorrere a criteri equitativi di integrazione/completamento.
Ecco dunque che pare emergere il ruolo fondamentale del Collegio che segue passo passo l’esecuzione con una attività di mediazione e conciliazione espressamente citata all’articolo 215, auspicabile sempre se vuole essere finalizzata alla esecuzione “celere” e “a regola d’arte”.